La Sesta Sezione penale ha affermato che l’imputato che rilascia al difensore procura speciale per definire il giudizio con il concordato in appello acconsente implicitamente a che l’udienza camerale di trattazione del processo si svolga in sua assenza, sicché non deve essere tradotto ove sia detenuto e non abbia chiesto espressamente di essere sentito, né deve essere ascoltato dal magistrato di sorveglianza, ove sia astretto in luogo posto fuori dalla circoscrizione del giudice che procede. (Cfr. CASS. PEN. , SEZ. VI, 15-3-23, n. 19336 – deposito del 08/05/2023 – ).